IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 356/93 proposto
 da Crescenzi dott.ssa Angela, Fabrini dott.  Luigi,  Nocentini  dott.
 Gianfranco,  Bartalucci  dott.ssa  Laura,  Farruggio  dott. Fabrizio,
 Quattrucci dott. Marco, Nuvoli  dott.ssa  Stefania  e  Musetti  dott.
 Nicola  tutti  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Domenico Iaria,
 Giulio Padoa e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliati presso
 gli stessi in Firenze, via de' Rondinelli, 2;
   Contro la regione Toscana, in persona  del  presidente  pro-tempore
 della  Giunta  regionale,  costituitasi  in giudizio, rappresentata e
 difesa dall'avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliata  presso
 lo  stesso  in  Firenze,  via dell'Oriuolo, 20, per l'annullamento in
 parte quo della delibera della Giunta regionale Toscana n. 9186 del 9
 novembre 1992, recante la nomina in  ruolo  dei  ricorrenti  -  quali
 "divulgatori  agricoli  polivalenti"  -  nella VII anziche' nell'VIII
 qualifica funzionale, nonche' di ogni atto  connesso,  presupposto  o
 conseguenziale;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione intimata;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza del 13 febbraio 1998 il relatore  cons.
 d.ssa Gabriella De Michele;
   Uditi,  altresi  gli  avv.  V.  Chierroni  e  D.  Benussi, delegato
 dall'avv.  C. Narese;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                                F a t t o
   Attraverso il ricorso in esame,  notificato  il  20  gennaio  1993,
 alcuni  divulgatori  agricoli  -  reclutati  a  seguito  di  bando di
 concorso  n.  63  del  21  novembre  1990  -  contestano  il  proprio
 inquadramento  nella  VII  anziche' nell'VIII qualifica funzionale, a
 seguito  di delibera di giunta regionale n. 9186 del 9 novembre 1992,
 vistata in sede di controllo il 25 novembre 1992.
   Detto inquadramento, in effetti, risulta conforme al disposto degli
 articoli 1 e 2 della legge regionale Toscana  2  settembre  1992,  n.
 44,  di  modo  che  l'unica  prospettazione  difensiva, contenuta nel
 ricorso, concerne la conformita' della citata legge agli articoli  3,
 36  e 97 della Costituzione (ovvero l'applicabilita' della stessa, in
 rapporto alla normativa comunitaria).
   Osservano i ricorrenti, infatti, che "la formazione dei divulgatori
 agricoli  in  Italia  ha  luogo  in  attuazione  di  un  piano-quadro
 nazionale   di   divulgazione   agricola,   approvato  dal  Ministero
 dell'agricoltura e foreste  e  dalla  stessa  C.E.E.,  presso  cinque
 centri   interregionali   di  formazione  (C.I.F.D.A.):  la  Toscana,
 unitamente all'Umbria, alle Marche e al Lazio fa riferimento al CIFDA
 con sede in Foligno".
   Presso i centri in  questione  si  svolgono  corsi  formativi,  cui
 vengono  ammessi  -  previo concorso pubblico nazionale - laureati in
 scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione  animale
 veterinaria,  ovvero  periti  agrari  o  agro-tecnici con documentata
 esperienza biennale specifica.
   Al termine dei corsi, previo esame, vengono rilasciati attestati di
 idoneita' all'esercizio della professione,  utilizzabili  nell'intero
 territorio  nazionale  -  a  vantaggio  del  sistema  agricolo  - con
 percezione da parte della Regione di un  contributo  sia  comunitario
 che   dello  stato  per  ciascun  addetto.  Normalmente,  le  regioni
 attingono alle graduatorie dei predetti centri  per  l'assunzione  di
 divulgatori  agricoli, come avvenuto nel caso di specie; in mancanza,
 tuttavia, di una normativa  nazionale  concernente  l'assunzione  del
 personale in questione, ogni Regione ha legiferato autonomamente, per
 l'inquadramento in ruolo del medesimo.
   Numerose   regioni   (come   Abruzzo,  Lazio,  Lombardia,  Liguria,
 Campania, e Calabria)  hanno  previsto  al  riguardo  l'inquadramento
 nell'VIII  qualifica  funzionale,  in  considerazione  del  titolo di
 studio e dell'ulteriore titolo  di  specializzazione  conseguito;  la
 legge  della  regione  Toscana  gia'  sopra  citata,  invece, dispone
 l'inquadramento nel VII livello, secondo i ricorrenti  in  violazione
 dei  principi  costituzionali,  dettati  in  materia  di uguaglianza,
 retribuzione commisurata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto,
 nonche' di buona amministrazione.
   La  regione  Toscana,  costituitasi   in   giudizio,   chiede   che
 impugnativa sia dichiarata inammissibile o infondata.
                             D i r i t t o
   Il collegio e' chiamato a valutare, in via preliminare, l'eccezione
 di inammissibilita' del ricorso, i cui propositori avrebbero prestato
 acquiescenza  all'inquadramento  nella VII qualifica funzionale, come
 risulta dalle rispettive domande di assunzione (che a detta qualifica
 - prevista dalla legge regionale 2 settembre  1992,  n.  44  -  fanno
 appunto riferimento).
   L'eccezione  non  puo'  essere  condivisa,  essendo  l'acquiescenza
 istituto  riferibile  solo  a  fatti  concludenti,  spontanei  e  non
 equivoci  di  accettazione  di un provvedimento amministrativo (cons.
 St., sez.   VI 14 marzo 1975, n.  105;  Cons.  giust.  amm.  sic.  12
 dicembre 1973 n. 292 e successiva giurisprudenza pacifica).
   Quando,  come  nel caso di specie, la volonta' sia orientata ad una
 finalita' diversa (nella situazione in esame:  l'acquisizione  di  un
 posto  di  lavoro),  l'obbligato  riferimento a contenuti o modalita'
 vincolanti, pur ritenuti illegittimi,  non  puo'  implicare  rinuncia
 dell'interessato  ad  avvalersi - nei tempi e nei modi previsti - dei
 rimedi giurisdizionali  esperibili,  nei  confronti  dei  particolari
 aspetti del successivo provvedimento, che il medesimo ritenga lesivi.
   Ancora  in  via  preliminare,  il  Collegio stesso non condivide la
 prospettazione dei ricorrenti, secondo cui la legge regionale  -  che
 prescrive   l'inquadramento   dei   divulgatori  agricoli  nella  VII
 qualifica funzionale  -  potrebbe  essere  disapplicata,  essendo  le
 mansioni,  proprie  della qualifica anzidetta, oggetto di dettagliata
 specificazione a livello comunitario (regolamento CEE n. 270/79).
   E' vero, in effetti, che la categoria professionale in questione si
 inquadra nei programmi di "armonico  sviluppo  dell'agricoltura",  di
 cui  ai  titoli I, II e III del citato regolamento, e che la relativa
 introduzione nei ruoli organici regionali viene incentivata,  tramite
 l'erogazione  di appositi finanziamenti; il consiglio delle Comunita'
 europee,  tuttavia,  non  si  occupa  del  trattamento  giuridico  ed
 economico  di  tale  personale  non  essendo  lo  status dei pubblici
 dipendenti, in generale, oggetto di disciplina comunitaria.
   Non puo'  ritenersi  pertanto  che  -  nel  caso  di  specie  -  il
 contestato  inquadramento  nella VII qualifica funzionale si ponga in
 diretto contrasto con detta disciplina  comunitaria,  e  che  sia  di
 conseguenza  possibile disapplicare, sul punto, le prescrizioni della
 ricordata legge regionale.
   Posto, dunque, che sul piano amministrativo l'Ente datore di lavoro
 ha agito  correttamente,  resta  da  valutare  la  rispondenza  della
 normativa applicata ai parametri costituzionali.
   A  quest'ultimo riguardo, i ricorrenti ritengono che il citato art.
 2, legge regionale n. 44/92 contrasti con gli artt. 3, 36 e 97  della
 Costituzione,  in  quanto  -  a  differenza  di quanto previsto nella
 maggioranza delle altre Regioni - i divulgatori agricoli toscani  non
 possono  essere  inquadrati  nella  VIII qualifica funzionale, che si
 assume corrispondente alla specifica professionalita' dei medesimi.
   Su tale  argomentazione  poggia  in  via  pressoche'  esclusiva  il
 ricorso,    di   modo   che   la   rilevanza   della   questione   di
 costituzionalita' appare indubbia.
   Il collegio ritiene, peraltro, che  la  questione  stessa  non  sia
 manifestamente infondata, per le ragioni di seguito esposte.
   La  figura  professionale  di  cui  trattasi  si inquadra nel piano
 nazionale sui servizi di sviluppo agricolo,  avviato  all'inizio  del
 '90  dal  Ministero dell'agricoltura, di concerto con le regioni, con
 la  specifica  finalita'  di  promuovere  la   partecipazione   degli
 imprenditori   agricoli,  in  ordine  alla  identificazione  ed  alla
 soluzione  di  problemi,  inerenti  l'avvio  dei  piani  di  sviluppo
 previsti  e  promossi  dall'Unione  europea  (il  cui  regolamento al
 riguardo risale al 1979).
   La formazione dei divulgatori - per il profilo che qui interessa  -
 richiede   diploma   di   laurea   e   superamento  di  un  corso  di
 specializzazione (cui si accede per concorso pubblico)  della  durata
 di nove mesi, presso uno degli esistenti cinque centri interregionali
 di formazione (C.I.F.D.A.).
   L'istituzione  di  tali  centri,  l'impiego  dei divulgatori per la
 realizzazione di programmi di sviluppo agricolo, in una situazione di
 grave carenza, nonche' il riferimento  ad  un  "piano-quadro...",  al
 riguardo "elaborato dalla Repubblica Italiana" sono dati previsionali
 contenuti  nel  gia' citato regolamento CEE n. 270/79, che si propone
 una "equilibrata attuazione della politica  agricola  comune...",  in
 quanto  "...  l'istituzione  in  Italia di un efficace dispositivo di
 divulgazione agricola riveste interesse comunitario,  e  contribuisce
 alla realizzazione degli obiettivi definiti all'art. 39, paragrafo 1,
 lett.   a)   del   trattato"   -   (con   conseguenti  incentivazioni
 finanziarie).
   Sulla base di quanto sopra, la figura del divulgatore  agricolo  e'
 stata  assimilata  a  quella  di un agente promotore dello sviluppo",
 nell'ambito di un sistema complesso le cui componenti -  tecniche  ed
 economiche  -  debbono  interagire,  al  fin  di fornire servizi alle
 imprese agricole e di promuovere  l'idoneita'  di  queste  ultime  al
 soddisfacimento  degli  obiettivi  comunitari;  funzioni  e  contesti
 operativi coinvolgono -  in  vista  di  quanto  sopra  -  compiti  di
 analisi, programmazione, gestione, controllo ed elaborazione di linee
 previsionali  (cfr. proposto di profilo professionale del divulgatore
 agricolo, allegata agli atti).
   Per tale figura di esperto e' previsto l'inquadramento  nella  VIII
 qualifica nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria e
 Lombardia;  oltre  alla Toscana, prevedono invece inquadramento nella
 VII qualifica le regioni Marche e Umbria.
   Circa l'opportunita' di un quadro normativo che - in accordo con le
 regioni - rendesse omogenee le condizioni contrattuali del  personale
 di cui trattasi, in tutto il territorio nazionale, era stata adottata
 una  risoluzione  (che  in  tal  senso  impegnava  il  Governo) dalla
 tredicesima Commissione permanente della Camera dei  deputati,  nella
 seduta del 20 gennaio 1988.
   Nessun,  coordinamento,  tuttavia,  e'  stato  poi  effettuato, e -
 secondo  l'attuale  parte  resistente  -,   le   regioni   potrebbero
 disciplinare  "in  modo  autonomo e differenziato l'inquadramento dei
 divulgatori...  in relazione ai propri  ordinamenti  e  alle  proprie
 esigenze organizzative".
   Ad  avviso  del  collegio, un superamento dei limiti dell'autonomia
 regionale appare viceversa ipotizzabile - in termini di non manifesta
 infondatezza, tali da giustificare la proposizione della questione di
 costituzionalita'  davanti  alla  Suprema  Corte)  in   rapporto   ai
 parametri  comunitari,  che  identificano  i profili essenziali della
 professionalita' del divulgatore agricolo:  quest'ultimo  infatti  e'
 figura  presente  su  tutto  il  territorio  nazionale,  con  compiti
 necessariamente  omogenei,  stante   l'identita'   degli   obiettivi,
 peraltro di portata sovra-nazionale.
   D'altra  parte,  se e' vero che la Regione possiede piena autonomia
 legislativa in materia di ordinamento dei propri uffici  (cfr.  Corte
 cost.  nn.  217/98,  10/90,  369/90)  e' anche vero che la disciplina
 dell'inquadramento  del  personale  e'  riservata  alla  legislazione
 statale  (Corte  cost., n. 1061/88), in rapporto ai principi generali
 che la predetta legislazione detta per  comparti  di  personale,  che
 richiedono  disciplina unitaria (Corte cost., n. 1061/88 e n. 296/94;
 TRGA Trentino Alto Adige, n. 1/88; Corte dei  conti,  sez.  controllo
 Stato n. 1756/87.
   La regione, dunque, puo' certamente dettare disposizioni in materia
 di  inquadramento, ma - ex art. 117 della Costituzione - nel rispetto
 dei principi  fondamentali  della  legislazione  statale,  desumibili
 dalla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83 e dal d.P.R n. 68/86
 (nonche', successivamente, dal d.lgs n. 29/93).
   Nel  rispetto  dell'art.  97  della  Costituzione, peraltro, per il
 trattamento dei pubblici dipendenti debbono  essere  salvaguardati  i
 principi  della  omogeneizzazione  delle  posizioni giuridiche, della
 perequazione e della trasparenza retributiva, quali fattori influenti
 anche sull'efficienza dei servizi resi (cf. art. 4 legge quadro).
   Nella regione Toscana i principi fondamentali di cui trattasi  sono
 recepiti  ed  esplicitati  - per la materia che qui interessa - nella
 legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, che negli artt.  11  e  12  si
 occupa  della  declaratoria professionale della settima e dell'ottava
 qualifica funzionale.
   Tenuto conto dei compiti - gia' in precedenza descritti -  affidati
 ai   divulgatori   dal   regolamento   comunitario,  in  effetti,  la
 prospettazione difensiva dei ricorrenti non appare illogica,  essendo
 ascritta  all'ottava  qualifica  mansioni  -  cui i compiti anzidetti
 sembrano   assimilabili   -    che    implichino    "specializzazione
 professionale,  controllo  dei  risultati...   autonomia operativa ed
 iniziativa...  nell'ambito  degli   obiettivi   e   degli   indirizzi
 generali... piena responsabilita' dell'attivita' direttamente svolta,
 delle istruzioni impartite, nonche' del conseguimento degli obiettivi
 previsti dai programmi di lavoro".
   In tale ottica, l'art. 2 della legge regionale n. 44/92, che impone
 l'inquadramento nella settima qualifica dei divulgatori stessi appare
 di  dubbia  conformita'  ai  richiamati  principi generali di livello
 statale, recepiti in via di mera specificazione attuativa nella legge
 regionale n. 51/89.
   Non  puo'  non  essere  spunto   di   riflessione,   al   riguardo,
 l'ascrizione  della  categoria  lavorativa  in  questione alla ottava
 qualifica in base a leggi (in  gran  parte  antecedenti)  emanate  da
 numerose regioni, con ulteriore profilo di disparita' di trattamento.
   Non  puo'  condividersi, infatti, l'assunto della parte resistente,
 secondo  cui  ogni  regione  potrebbe  rapportare  la  posizione  dei
 divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, in quanto
 -  come  gia'  in  precedenza  ricordato - la figura professionale in
 questione e' concepita per il perseguimento di  identiche  finalita',
 ritenute  interesse  comunitario, e si inserisce in un unico contesto
 programmatorio, elaborato a livello nazionale.
   Consegue a quanto sopra l'erogazione  di  finanziamenti  comunitari
 alle  regioni,  finanziamenti  che  non  risultano  differenziati  in
 rapporto alle pretese diversita' delle esigenze  organizzative  delle
 medesime, e che postulano risultati omogenei.
   Se,  dunque,  in  alcune  regioni  si  attribuissero ai divulgatori
 mansioni di minor peso che in altre, non potrebbe non  derivarne  uno
 scoordinamento nel settore, in violazione del regolamento dell'Unione
 Europea,  nonche' con lesione del principio di buon andamento, di cui
 all'art. 97 della Costituzione.
   Ove le mansioni fossero identiche, emergerebbero  invece  con  piu'
 evidenza  la  violazione  dell'art.  3  e dell'art. 36 della medesima
 carta costituzionale, in quanto il piu' volte citato regolamento  CEE
 n.  270/79  inserisce  la  figura  professionale  in  questione in un
 medesimo  comparto,  di  livello  interregionale,   con   conseguente
 irrazionalita'  di divergenze organizzative interne, non giustificate
 da disparita' di competenze  ne'  di  obiettivi  perseguiti;  a  pari
 quantita'  e  qualita'  di lavoro prestato nel comparto, inoltre, non
 puo'  non  corrispondere  pari   retribuzione,   inscindibile   dalla
 identita' di inquadramento.