IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 356/93 proposto da Crescenzi dott.ssa Angela, Fabrini dott. Luigi, Nocentini dott. Gianfranco, Bartalucci dott.ssa Laura, Farruggio dott. Fabrizio, Quattrucci dott. Marco, Nuvoli dott.ssa Stefania e Musetti dott. Nicola tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Iaria, Giulio Padoa e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Firenze, via de' Rondinelli, 2; Contro la regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, via dell'Oriuolo, 20, per l'annullamento in parte quo della delibera della Giunta regionale Toscana n. 9186 del 9 novembre 1992, recante la nomina in ruolo dei ricorrenti - quali "divulgatori agricoli polivalenti" - nella VII anziche' nell'VIII qualifica funzionale, nonche' di ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 13 febbraio 1998 il relatore cons. d.ssa Gabriella De Michele; Uditi, altresi gli avv. V. Chierroni e D. Benussi, delegato dall'avv. C. Narese; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; F a t t o Attraverso il ricorso in esame, notificato il 20 gennaio 1993, alcuni divulgatori agricoli - reclutati a seguito di bando di concorso n. 63 del 21 novembre 1990 - contestano il proprio inquadramento nella VII anziche' nell'VIII qualifica funzionale, a seguito di delibera di giunta regionale n. 9186 del 9 novembre 1992, vistata in sede di controllo il 25 novembre 1992. Detto inquadramento, in effetti, risulta conforme al disposto degli articoli 1 e 2 della legge regionale Toscana 2 settembre 1992, n. 44, di modo che l'unica prospettazione difensiva, contenuta nel ricorso, concerne la conformita' della citata legge agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione (ovvero l'applicabilita' della stessa, in rapporto alla normativa comunitaria). Osservano i ricorrenti, infatti, che "la formazione dei divulgatori agricoli in Italia ha luogo in attuazione di un piano-quadro nazionale di divulgazione agricola, approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dalla stessa C.E.E., presso cinque centri interregionali di formazione (C.I.F.D.A.): la Toscana, unitamente all'Umbria, alle Marche e al Lazio fa riferimento al CIFDA con sede in Foligno". Presso i centri in questione si svolgono corsi formativi, cui vengono ammessi - previo concorso pubblico nazionale - laureati in scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale veterinaria, ovvero periti agrari o agro-tecnici con documentata esperienza biennale specifica. Al termine dei corsi, previo esame, vengono rilasciati attestati di idoneita' all'esercizio della professione, utilizzabili nell'intero territorio nazionale - a vantaggio del sistema agricolo - con percezione da parte della Regione di un contributo sia comunitario che dello stato per ciascun addetto. Normalmente, le regioni attingono alle graduatorie dei predetti centri per l'assunzione di divulgatori agricoli, come avvenuto nel caso di specie; in mancanza, tuttavia, di una normativa nazionale concernente l'assunzione del personale in questione, ogni Regione ha legiferato autonomamente, per l'inquadramento in ruolo del medesimo. Numerose regioni (come Abruzzo, Lazio, Lombardia, Liguria, Campania, e Calabria) hanno previsto al riguardo l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale, in considerazione del titolo di studio e dell'ulteriore titolo di specializzazione conseguito; la legge della regione Toscana gia' sopra citata, invece, dispone l'inquadramento nel VII livello, secondo i ricorrenti in violazione dei principi costituzionali, dettati in materia di uguaglianza, retribuzione commisurata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto, nonche' di buona amministrazione. La regione Toscana, costituitasi in giudizio, chiede che impugnativa sia dichiarata inammissibile o infondata. D i r i t t o Il collegio e' chiamato a valutare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, i cui propositori avrebbero prestato acquiescenza all'inquadramento nella VII qualifica funzionale, come risulta dalle rispettive domande di assunzione (che a detta qualifica - prevista dalla legge regionale 2 settembre 1992, n. 44 - fanno appunto riferimento). L'eccezione non puo' essere condivisa, essendo l'acquiescenza istituto riferibile solo a fatti concludenti, spontanei e non equivoci di accettazione di un provvedimento amministrativo (cons. St., sez. VI 14 marzo 1975, n. 105; Cons. giust. amm. sic. 12 dicembre 1973 n. 292 e successiva giurisprudenza pacifica). Quando, come nel caso di specie, la volonta' sia orientata ad una finalita' diversa (nella situazione in esame: l'acquisizione di un posto di lavoro), l'obbligato riferimento a contenuti o modalita' vincolanti, pur ritenuti illegittimi, non puo' implicare rinuncia dell'interessato ad avvalersi - nei tempi e nei modi previsti - dei rimedi giurisdizionali esperibili, nei confronti dei particolari aspetti del successivo provvedimento, che il medesimo ritenga lesivi. Ancora in via preliminare, il Collegio stesso non condivide la prospettazione dei ricorrenti, secondo cui la legge regionale - che prescrive l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella VII qualifica funzionale - potrebbe essere disapplicata, essendo le mansioni, proprie della qualifica anzidetta, oggetto di dettagliata specificazione a livello comunitario (regolamento CEE n. 270/79). E' vero, in effetti, che la categoria professionale in questione si inquadra nei programmi di "armonico sviluppo dell'agricoltura", di cui ai titoli I, II e III del citato regolamento, e che la relativa introduzione nei ruoli organici regionali viene incentivata, tramite l'erogazione di appositi finanziamenti; il consiglio delle Comunita' europee, tuttavia, non si occupa del trattamento giuridico ed economico di tale personale non essendo lo status dei pubblici dipendenti, in generale, oggetto di disciplina comunitaria. Non puo' ritenersi pertanto che - nel caso di specie - il contestato inquadramento nella VII qualifica funzionale si ponga in diretto contrasto con detta disciplina comunitaria, e che sia di conseguenza possibile disapplicare, sul punto, le prescrizioni della ricordata legge regionale. Posto, dunque, che sul piano amministrativo l'Ente datore di lavoro ha agito correttamente, resta da valutare la rispondenza della normativa applicata ai parametri costituzionali. A quest'ultimo riguardo, i ricorrenti ritengono che il citato art. 2, legge regionale n. 44/92 contrasti con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto - a differenza di quanto previsto nella maggioranza delle altre Regioni - i divulgatori agricoli toscani non possono essere inquadrati nella VIII qualifica funzionale, che si assume corrispondente alla specifica professionalita' dei medesimi. Su tale argomentazione poggia in via pressoche' esclusiva il ricorso, di modo che la rilevanza della questione di costituzionalita' appare indubbia. Il collegio ritiene, peraltro, che la questione stessa non sia manifestamente infondata, per le ragioni di seguito esposte. La figura professionale di cui trattasi si inquadra nel piano nazionale sui servizi di sviluppo agricolo, avviato all'inizio del '90 dal Ministero dell'agricoltura, di concerto con le regioni, con la specifica finalita' di promuovere la partecipazione degli imprenditori agricoli, in ordine alla identificazione ed alla soluzione di problemi, inerenti l'avvio dei piani di sviluppo previsti e promossi dall'Unione europea (il cui regolamento al riguardo risale al 1979). La formazione dei divulgatori - per il profilo che qui interessa - richiede diploma di laurea e superamento di un corso di specializzazione (cui si accede per concorso pubblico) della durata di nove mesi, presso uno degli esistenti cinque centri interregionali di formazione (C.I.F.D.A.). L'istituzione di tali centri, l'impiego dei divulgatori per la realizzazione di programmi di sviluppo agricolo, in una situazione di grave carenza, nonche' il riferimento ad un "piano-quadro...", al riguardo "elaborato dalla Repubblica Italiana" sono dati previsionali contenuti nel gia' citato regolamento CEE n. 270/79, che si propone una "equilibrata attuazione della politica agricola comune...", in quanto "... l'istituzione in Italia di un efficace dispositivo di divulgazione agricola riveste interesse comunitario, e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi definiti all'art. 39, paragrafo 1, lett. a) del trattato" - (con conseguenti incentivazioni finanziarie). Sulla base di quanto sopra, la figura del divulgatore agricolo e' stata assimilata a quella di un agente promotore dello sviluppo", nell'ambito di un sistema complesso le cui componenti - tecniche ed economiche - debbono interagire, al fin di fornire servizi alle imprese agricole e di promuovere l'idoneita' di queste ultime al soddisfacimento degli obiettivi comunitari; funzioni e contesti operativi coinvolgono - in vista di quanto sopra - compiti di analisi, programmazione, gestione, controllo ed elaborazione di linee previsionali (cfr. proposto di profilo professionale del divulgatore agricolo, allegata agli atti). Per tale figura di esperto e' previsto l'inquadramento nella VIII qualifica nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria e Lombardia; oltre alla Toscana, prevedono invece inquadramento nella VII qualifica le regioni Marche e Umbria. Circa l'opportunita' di un quadro normativo che - in accordo con le regioni - rendesse omogenee le condizioni contrattuali del personale di cui trattasi, in tutto il territorio nazionale, era stata adottata una risoluzione (che in tal senso impegnava il Governo) dalla tredicesima Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 20 gennaio 1988. Nessun, coordinamento, tuttavia, e' stato poi effettuato, e - secondo l'attuale parte resistente -, le regioni potrebbero disciplinare "in modo autonomo e differenziato l'inquadramento dei divulgatori... in relazione ai propri ordinamenti e alle proprie esigenze organizzative". Ad avviso del collegio, un superamento dei limiti dell'autonomia regionale appare viceversa ipotizzabile - in termini di non manifesta infondatezza, tali da giustificare la proposizione della questione di costituzionalita' davanti alla Suprema Corte) in rapporto ai parametri comunitari, che identificano i profili essenziali della professionalita' del divulgatore agricolo: quest'ultimo infatti e' figura presente su tutto il territorio nazionale, con compiti necessariamente omogenei, stante l'identita' degli obiettivi, peraltro di portata sovra-nazionale. D'altra parte, se e' vero che la Regione possiede piena autonomia legislativa in materia di ordinamento dei propri uffici (cfr. Corte cost. nn. 217/98, 10/90, 369/90) e' anche vero che la disciplina dell'inquadramento del personale e' riservata alla legislazione statale (Corte cost., n. 1061/88), in rapporto ai principi generali che la predetta legislazione detta per comparti di personale, che richiedono disciplina unitaria (Corte cost., n. 1061/88 e n. 296/94; TRGA Trentino Alto Adige, n. 1/88; Corte dei conti, sez. controllo Stato n. 1756/87. La regione, dunque, puo' certamente dettare disposizioni in materia di inquadramento, ma - ex art. 117 della Costituzione - nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83 e dal d.P.R n. 68/86 (nonche', successivamente, dal d.lgs n. 29/93). Nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, peraltro, per il trattamento dei pubblici dipendenti debbono essere salvaguardati i principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e della trasparenza retributiva, quali fattori influenti anche sull'efficienza dei servizi resi (cf. art. 4 legge quadro). Nella regione Toscana i principi fondamentali di cui trattasi sono recepiti ed esplicitati - per la materia che qui interessa - nella legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, che negli artt. 11 e 12 si occupa della declaratoria professionale della settima e dell'ottava qualifica funzionale. Tenuto conto dei compiti - gia' in precedenza descritti - affidati ai divulgatori dal regolamento comunitario, in effetti, la prospettazione difensiva dei ricorrenti non appare illogica, essendo ascritta all'ottava qualifica mansioni - cui i compiti anzidetti sembrano assimilabili - che implichino "specializzazione professionale, controllo dei risultati... autonomia operativa ed iniziativa... nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali... piena responsabilita' dell'attivita' direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonche' del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro". In tale ottica, l'art. 2 della legge regionale n. 44/92, che impone l'inquadramento nella settima qualifica dei divulgatori stessi appare di dubbia conformita' ai richiamati principi generali di livello statale, recepiti in via di mera specificazione attuativa nella legge regionale n. 51/89. Non puo' non essere spunto di riflessione, al riguardo, l'ascrizione della categoria lavorativa in questione alla ottava qualifica in base a leggi (in gran parte antecedenti) emanate da numerose regioni, con ulteriore profilo di disparita' di trattamento. Non puo' condividersi, infatti, l'assunto della parte resistente, secondo cui ogni regione potrebbe rapportare la posizione dei divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, in quanto - come gia' in precedenza ricordato - la figura professionale in questione e' concepita per il perseguimento di identiche finalita', ritenute interesse comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio, elaborato a livello nazionale. Consegue a quanto sopra l'erogazione di finanziamenti comunitari alle regioni, finanziamenti che non risultano differenziati in rapporto alle pretese diversita' delle esigenze organizzative delle medesime, e che postulano risultati omogenei. Se, dunque, in alcune regioni si attribuissero ai divulgatori mansioni di minor peso che in altre, non potrebbe non derivarne uno scoordinamento nel settore, in violazione del regolamento dell'Unione Europea, nonche' con lesione del principio di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione. Ove le mansioni fossero identiche, emergerebbero invece con piu' evidenza la violazione dell'art. 3 e dell'art. 36 della medesima carta costituzionale, in quanto il piu' volte citato regolamento CEE n. 270/79 inserisce la figura professionale in questione in un medesimo comparto, di livello interregionale, con conseguente irrazionalita' di divergenze organizzative interne, non giustificate da disparita' di competenze ne' di obiettivi perseguiti; a pari quantita' e qualita' di lavoro prestato nel comparto, inoltre, non puo' non corrispondere pari retribuzione, inscindibile dalla identita' di inquadramento.